Formazione specifica lavoratori – rischio basso

Formazione specifica lavoratori – rischio basso

Il corso è rivolto ai lavoratori per i quali è prevista la formazione specifica di livello di rischio basso, in relazione al settore di appartenenza dell’azienda e ai rischi connessi alle attività e alle mansioni svolte.

La formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati attraverso la valutazione dei rischi aziendale e deve concentrarsi sui pericoli e sui rischi propri delle mansioni svolte, sulle possibili conseguenze e sulle relative misure e procedure di prevenzione e protezione.

La durata minima prevista per la formazione specifica dei lavoratori appartenenti ai settori classificati a rischio basso è di 4 ore, alle quali si aggiungono le 4 ore di formazione generale, per una durata complessiva minima del percorso di 8 ore.

 

Come viene individuato il livello di rischio

La durata minima della formazione specifica viene individuata facendo riferimento alla classificazione dei settori prevista dall’Allegato IV dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che associa le diverse attività economiche alle macrocategorie di rischio basso, medio o alto.

La classificazione del settore determina la durata minima del percorso formativo, mentre i contenuti effettivi del corso devono essere definiti tenendo conto:

  • della valutazione dei rischi aziendale;
  • delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
  • dei pericoli e dei rischi ai quali il lavoratore è effettivamente esposto;
  • delle misure e delle procedure di prevenzione e protezione adottate nell’azienda.

La classificazione del settore non sostituisce quindi la valutazione dei rischi e la formazione deve sempre essere adeguata alle effettive condizioni di lavoro.

 

Adeguamento ai rischi effettivi

La classificazione dell’attività nel livello di rischio basso determina la durata minima del percorso formativo, ma non esclude la necessità di una formazione più approfondita qualora dalla valutazione dei rischi emergano condizioni di esposizione superiori.

Qualora la valutazione dei rischi aziendale evidenzi rischi particolari o mansioni che comportino esposizioni riconducibili a livelli di rischio medio o alto, la formazione deve essere adeguata alle effettive condizioni di rischio e alle mansioni concretamente svolte.

 

Durata e percorso

Formazione generale: 4 ore

Formazione specifica – rischio basso:  4 ore

Durata complessiva minima: 8 ore

La formazione generale costituisce credito formativo permanente, fatti salvi i casi previsti dalla normativa.

La durata della formazione specifica indicata rappresenta il minimo previsto dall’Accordo. Qualora la valutazione dei rischi, le mansioni svolte o la complessità dell’attività rendano necessaria una formazione più approfondita, il percorso deve essere integrato con contenuti e tempi adeguati.

 

Principali contenuti

La formazione viene progettata sulla base dei rischi effettivamente presenti nell’attività lavorativa e può comprendere, in funzione del settore e delle mansioni:

– rischi infortunistici;
– rischi meccanici ed elettrici;
– macchine e attrezzature di lavoro;
– cadute dall’alto e lavori in quota;
– movimentazione manuale dei carichi;
– movimentazione merci;
– rischio chimico;
– agenti cancerogeni, mutageni e sostanze pericolose;
– agenti fisici, rumore e vibrazioni;
– radiazioni ottiche e campi elettromagnetici;
– rischio biologico;
– atmosfere esplosive;
– incendio ed emergenze;
– organizzazione del lavoro;
– ambienti di lavoro;
– procedure di sicurezza;
– dispositivi di protezione collettiva e individuale;
– ulteriori rischi specifici individuati nella valutazione dei rischi aziendale.

Il programma effettivo viene definito in funzione del settore produttivo, delle mansioni svolte e dei rischi ai quali sono esposti i partecipanti.

 

Aggiornamento

La formazione dei lavoratori deve essere aggiornata con periodicità quinquennale, con una durata minima di 6 ore.

L’aggiornamento è unico e non varia in funzione della classificazione iniziale dell’azienda come rischio basso, medio o alto.

I contenuti devono riguardare evoluzioni o approfondimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e devono essere coerenti con i rischi presenti nell’attività lavorativa e con le mansioni svolte.

 

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, all’articolo 37;
  • Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR;
  • Allegato IV dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, relativo all’individuazione delle macrocategorie di rischio e alle corrispondenze dei settori di attività.

 

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